F.A.Q. SERVIZIO SAN SEVERO

A.1 D: Dove posso trovare le informazioni sui manutentori qualificati a cui poter affidare il controllo e manutenzione della caldaia?

R: Le operazioni di controllo e manutenzione possono essere effettuate solo da manutentori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008 che si sono preventivamente registrati presso l’ufficio Verifiche Impianti Termici sito in Via Martiri di Cefalonia nella sede del Comune di San Severo. Presso l’ufficio e tramite la sezione “imprese aderenti” all’interno del sito è disponibile la lista dei manutentori registrati.

A.2 D: Ogni quanti anni va trasmesso il RCEE e versato il “bollino”?

R: La trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica R.C.E.E. e relativo versamento del “bollino” di € 9,50 quale contributo comunale per l’espletamento del servizio “Verifiche Impianti Termici”, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.56 del 22/12/2015 ha cadenza annuale.

A.3 D: Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

R: Come stabilito dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013 la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili.

A.4 D: Qual è la durata dell’anno termico?

R: Il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina al 31 luglio dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013.

A.5 D: Cosa succede a chi non si mette in regola?

R: Verrà attivata la procedura prevista dell’art. 17 del regolamento che per generatori di potenza inferiore a 35 kw (caldaie domestiche) prevede l’applicazione di:

– verifica ispettiva per mancata trasmissione del R.C.E.E. con oneri a carico dell’utente pari ad €120,00;

– pagamento del “bollino” ed obbligo di trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica R.C.E.E. con i relativi costi.

B.1 D: I fori di aerazione e ventilazione sono obbligatori?

R: Alla domanda non è possibile dare una risposta univoca stante la molteplicità delle casistiche in concreto verificabili. Una esemplificazione delle casistiche più ricorrenti è consultabile nel seguente link. Per ulteriori precisazioni rivolgersi all’ufficio “Verifiche Impianti Termici”.

B.2  D: Le valvole termostatiche sono obbligatorie per chi possiede una caldaia autonoma?

R. Le Leggi e norme vigenti in materia (D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R. 59/2009 ecc.), non impongono alcun obbligo automatico d’installazione delle stesse, ma ne prescrive l’installazione quando ne ricorrono le condizioni indicate dalle verifiche energetiche progettuali. È auspicabile, attraverso l’installazione delle valvole termostatiche sui singoli terminali scaldanti (termosifoni, ecc.), che il controllo della temperatura di un immobile avvenga per ogni singolo ambiente, al fine di evitare inutili sovra-riscaldamenti di alcune zone dello stesso e di contenere i consumi energetici.

B.3 D: E’ obbligatorio installare il cronotermostato d’ambiente per un unità immobiliare dotata d’impianto termico?

R. Installare il cronotermostato per un immobile dotato d’impianto termico è diventato obbligatorio per tutti gli impianti termici nuovi, ristrutturati e/o modificati a partire dalla data 29.10.1993 e cioè dall’entrata in vigore del D.M. 412/93. Detto dispositivo deve consentire di programmare la regolazione automatica della temperatura ambiente su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, evitare sovra riscaldamenti dell’immobile e di controllare che le ore di accensione di ogni impianto non superino i limiti prescritti della Legge per ogni zona climatica.